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Ordinanza — n. 18090/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Devis Debarre against the Bologna Court of Appeal's conviction for recidivism was declared inadmissible. The court found the appeal failed to establish a specific correlation between the arguments presented in the lower court's judgment and the grounds of the cassation request. Consequently, the appeal violated the principle of specificity required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; It is inadmissible to file a cassation appeal when the decision under review fails to indicate the correlation between the arguments used in the appealed decision and those relied upon in the appeal, as this constitutes the vice of aspecificity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement correlation of arguments recidivism conviction court costs award difetto di motivazione scemata imputabilità allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod.pen.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 131-bis cod.pen
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004
all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv, 236945); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; ((»

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Devis Debarre, per mezzo del suo difensore avv. Bruno Salernitano, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in data 30 marzo 2023, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenendo non qualificabile il fatto come "di particolare tenuità" ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., ed accogliendo, invece, la richiesta di riduzione della pena, mediante la disapplicazione della recidiva; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per la carenza della motivazione, non avendo la Corte indicato l'iter argornentativo attraverso cui ha individuato i profili di responsabilità a suo carico; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente risposto alle uniche doglianze proposte con i motivi di appello, relative solo alla omessa concessione dell'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cocl.pen. e al trattamento sanzionatorio, ed ha peraltro ribadito, mediante l'autonoma ricostruzione del fatto e il riassunto della motivazione della sentenza di primo grado, le ragioni di fatto e di diritto della condanna; ritenuto che debba essere ribadito il constante principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv, 236945); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il