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Ordinanza — n. 18081/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming partial cassation annulment invalidates entire criminal agreement execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18081/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to annul the criminal execution order. The appellant argued that a prior partial annulment by the Supreme Court rendered the entire agreement void, despite the Supreme Court explicitly confirming the enforceability of the main penalty. The court ruled that the partial annulment only affected the specific confiscation issue, leaving the principal sentence and the underlying agreement valid and executable.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In case of partial annulment of a conviction sentence, the principal penalty remains executable and the agreement stands unless the annulled part is essentially connected to the responsibility affirmation.

Parole chiave

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partial annulment criminal execution order confiscation of property enforceability of agreement Cassazione di Roma cosa giudicata pena principale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
280261-01, secondo cui «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
196888)»; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
art. 599-bis cod.proc.pen
art. 670 cod.proc.pen
599-bis cod.proc.pen., ed integralmente recepito dal giudice; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge cori riferimento all'art. 670 cod.proc.pen., essendo stata la sentenza emessa nei suoi confronti, ai sensi dell'art.
art. 624 cod. proc. pen
280261-01, secondo cui «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod.
art. 616 cod.proc.pen
196888)»; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 3423 del 29/11/2023, Gialluisi
Sez. U., n. 4460 del 1994
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN EMANUELE nato a PORDENONE il 09/12/1974 avverso l'ordinanza del 26/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emanuele Garbin, per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Gentilini, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 26 luglio 2023, ha respinto la richiesta di annullare l'ordine di esecuzione emesso dalla procura generale presso quella Corte di appello, ritenendo che si sia formato il titolo esecul:ivo costituito dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 11 luglio 2023, essendo stata la stessa annullata dalla corte di cassazione limitatamente alla mancata revoca della confisca di un motoveicolo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, ed essendo un mero errore materiale la omessa revoca di tale confisca, in quanto compresa nell'accordo stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., ed integralmente recepito dal giudice; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge cori riferimento all'art. 670 cod.proc.pen., essendo stata la sentenza emessa nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., annullata con rinvio dalla corte di cassazione, in accoglimento dell'unico motivo del suo ricorso e senza dichiarare, quindi, l'inammissibilità di altri motivi, da lui mai proposti, nonché avendo la decisione di annullamento riguardato unitariamente l'intero accordo raggiunto dalle parti; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'interpretazione della sentenza della corte di cassazione Sez. 1, n. 33024 dell'Il luglio 2023, contenuta nell'ordinanza impugnata, è del tutto conforme alla motivazione della stessa, che al paragrafo 1 afferma che «I ricorsi sono inammissibili, fatta eccezione, per quanto concerne quello di Emanuele Garbin, per la mancata revoca della confisca del motociclo Yamaha tg.

E354123, profilo in relazione al quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto», al paragrafo 3 afferma che «la revoca della confisca ... restò estranea all'accordo sottoscritto dalle parti in udienza», imponendo così di escludere la sussistenza di una distonia tra l'accordo e la decisione che lo ha recepito, e la conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza di merito impugnata, e al paragrafo 4 stabilisce espressamente che resta ferma «l'eseguibilità della decisione impugnata nella parte relativa alla rideterminazione della pena irrogata ad Emanuele Garbin»; rilevato altresì che tale interpretazione è stata confermata dalla stessa autorità giudiziaria emittente, che con l'ordinanza Sez. 1, n.37097 del 06/09/2023, ha corretto l'errore materiale del dispositivo della predetta sentenza n. 33024 emessa in data 11/07/2023, precisando che esso deve essere sostituito dalla dizione:

«dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Garbin Emanuele», così precisando che è stata annullata solo l'omessa revoca della confisca; ritenuto pertanto che l'ordinanza impugnata abbia correttamente applicato il principio dettato da Sez. U., n. 3423 del 29110/2023, Gialluisi, Rv. 280261-01, secondo cui «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Vedi Sez.U., n. 4460 del 1994, Rv. 196888)»; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il C