Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged dismissal grounds outside statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Andrea Podo's appeal against his plea-bargain sentence inadmissible. Podo argued the trial court failed to evaluate potential dismissal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held this ground is not listed in the exhaustive exceptions for cassation appeals against plea-bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and Podo was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea-bargain cases, appeals against the sentencing judgment are inadmissible if they allege a violation of law regarding the non-existence of dismissal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, as the law strictly limits reviewable grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODO ANDREA nato a LECCE il 08/11/1995 avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avvii° alle parti; udita la 'relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 06 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce ha applicato ad Andrea Podo la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di cui all'art. 2 legge n. 895/1967 accertato in data 28 novembre 2022.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Andrea Podo, per mezzo dei propri difensori avv. Pantaleo Cannoletta e Mariangela Calò, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di valutare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure indicata. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.
F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estenso