Cassation court dismisses appeal against probation denial due to insufficient positive factors and high recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of probation in favor of home detention. The appellant argued that the trial court ignored positive elements like the absence of pending proceedings and a favorable prison observation record. The court rejected this, emphasizing that the defendant's history of crimes and lack of a concrete work plan justified a stricter measure to ensure rehabilitation and prevent recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; In probation cases, the supervisory tribunal may lawfully require an additional observation period when positive behavioral elements are outweighed by a history of offending and a lack of concrete future plans, necessitating stricter control to mitigate social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA\ sul ricorso proposto da: BRANDA EMANUELE nato a MESSINA il 23/05/1995 avverso l'ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Emanuele Branda, per mezzo del suo difensore avv. Gianfranco Briguglio, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 15 novembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare, ritenendo che la misura alternal:iva più ampia non sia idonea alla sua rieducazione e alla prevenzione dal rischio di recidivanza, stanti i molti delitti commessi, anche nei periodi di detenzione carceraria, e stante l'attuale mancanza di un'attività lavorativa; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per avere fondato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova solo sui suoi precedenti penali, e contraddicendo gli elementi positivi di cui ha riconosciuto la sussistenza, quali l'assenza di procedimenti pendenti, la risalenza al 2017 dell'ultimo reato, la progettualità quanto al proprio futuro personale e professionale, e l'esito favorevole dell'osservazione carceraria; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo sufficiente, non illogico e non contraddittorio l'idoneità delle due misure alternative richieste a contribuire alla rieducazione del condannato e a prevenire la sua ricaduta nel reato, alla luce degli elementi positivi e negativi indicati, ed avendo ritenuto che l'applicazione di una misura alternativa che concede ampia libertà sia prematura, apparendo necessario un ulteriore periodo di osservazione e di controllo alla luce della personalità incline a delinquere del ricorrente, dimostrata dalle condotte precedenti e della attuale mancanza di concretezza circa il progetto lavorativo, elementi che fanno ritenere elevati la sua pericolosità sociale e il rischio di recidivanza; ritenuto che debba essere ribadito il principio di progressione trattamentale, dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere es