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Ordinanza — n. 18075/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of criminal design unity and flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sebastiano Tilenni Scaglione inadmissible against a lower court's refusal to apply the crime continuation rule. The appellant argued that all offenses stemmed from a single criminal plan despite differences in time, location, and victims, citing Supreme Court precedent. The court rejected this, finding the temporal gap, varying accomplices, and distinct execution methods disproved any unified criminal design, rendering the lower court's reasoning sound and the appeal baseless.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal challenging a decision on crime continuation is inadmissible if the lower court correctly applies the principle that a unified criminal design requires a close temporal and spatial connection, which is absent when offenses occur years apart with different methods and victims.

Parole chiave

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crime continuation rule unity of criminal design inadmissible appeal temporal proximity requirement criminal intent unity piano di esecuzione delle pene individualizzazione della commisurazione penale unità della sentenza di divorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILENNI SCAGLIONE SEBASTIANO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 27/01/1986 avverso l'ordinanza del 28/12/2023 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sebastiano Tilenni Scaglione, per mezzo del suo difensore avv. Decimo Lo Presti, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Patti, in data 28 dicembre 2023, ha respinto la richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, pur nella parziale omogeneità dei reati, stante la distanza di tempo e luogo tra le varie condotte e la diversità del contesto, delle modalità esecutive e delle vittime; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare che tutte le condotte sono state tenute in una medesima ottica di controllo del territorio, e per avere omesso di applicare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la programmazione unitaria può essere anche solo di massima; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, citata dallo stesso ricorrente, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione dei reati giudicati con la prima sentenza, anche del delitto giudicato con la seconda sentenza, in quanto commesso a tre anni di distanza, con modalità e motivazioni diverse e in un diverso territorio; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né cortraddittoria, atteso che la distanza temporale, la diversità dei complici, delle motivazioni e delle modalità esecutive dei vari reati, tra i quali l'omogeneità è riscontrabile solo con riferimento al delitto di estorsione, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il