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Ordinanza — n. 18074/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18074/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENTAKHOU HABIBA nato a MOHAMMEDIA( MAROCCO) il 16/09/1980 BARTOLINI WALTER nato a RONCOFREDDO il 11/02/1945 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod.proc.pen, art. 61-bis legge n.689/1981, art. 168 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 18074/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENTAKHOU HABIBA nato a MOHAMMEDIA( MAROCCO) il 16/09/1980 BARTOLINI WALTER nato a RONCOFREDDO il 11/02/1945 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria sospensione di pena liberazione condizionale esecuzione della pena detentiva sostitutiva pene condizionali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod.proc.pen
150/2022; ritenuto che il loro ricorso sia manifestamente infondato, stante il chiaro dettato della norma di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen.
art. 61-bis legge n.689/1981
150/2022, e dell'art. 61-bis legge n.689/1981, anch'esso introdotto dal d.lgs.
art. 168 cod.pen
150/2022, che ha escluso la compatibilità tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, e non sussistendo il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale concessa dal giudice della cognizione, se non nei casi di revoca di diritto previsti dall'art. 168 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENTAKHOU HABIBA nato a MOHAMMEDIA( MAROCCO) il 16/09/1980 BARTOLINI WALTER nato a RONCOFREDDO il 11/02/1945 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Habiba Bentakhou e Walter Bartolini, per mezzo del loro difensore avv. Carlo Benini, hanno proposto ricorso, con un unico atto, contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, in data 28 novembre 2023 ha respinto la loro istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con la sentenza n. 1446/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna e divenuta irrevocabile in data 08 settembre 2023, per essere stata la stessa dichiarata condizionalmente sospesa, ritenendo altresì di non poter modificare la condanna eliminando tale beneficio, non essendo munito del necessario potere; rilevato che i ricorrenti deducono la carenza e illogicità della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione affermato di non avere il potere di eliminare la concessione della sospensione condizionale della pena, mentre la giurisprudenza di legittimità gli riconosce tale potere quando, come nel presente caso, la decisione sarebbe favorevole all reo, in quanto consentirebbe la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, risultando altrimenti impedito ai ricorrenti di beneficiare della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022; ritenuto che il loro ricorso sia manifestamente infondato, stante il chiaro dettato della norma di cui all'art. 545-bis cod.proc.pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, e dell'art. 61-bis legge n.689/1981, anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che ha escluso la compatibilità tra le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, e non sussistendo il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale concessa dal giudice della cognizione, se non nei casi di revoca di diritto previsti dall'art. 168 cod.pen. (vedi Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Rv. 262329); ritenuto altresì che il richiamo, contenuto nell'unico atto di ricorso, alla sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Rv. 283430, sia manifestamente infondato, trattandosi di una pronuncia resa nell'ambito di una procedura di revoca della sospensione condizionale per inosservanza degli obblighi a cui il beneficio era stato sottoposto, e nella quale si è solamente ribadito il principio della necessità, per il giudice dell'esecuzione, di procedere solo su istanza di parte; ritenuto, pertanto, che l'impugnazione dei due ricorrenti debba essere dichiarata inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estens