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Ordinanza — n. 18073/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of domicile declaration and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for lack of standing regarding the constitutional challenge to Article 581 and for failing to address the substantive reasons for the lower court's decision. The appellant argued that the requirement to declare a domicile violated constitutional rights and created unequal treatment compared to other parties. The court rejected these claims, citing established precedent that such a declaration is mandatory for alternative measures and noting the specific procedural grounds for the original denial.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 677 c.p.p.; La richiesta di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio del condannato, pena l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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alternative measures domicile declaration probation denial procedural inadmissibility constitutional appeal Cassation procedure detention alternatives procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.
Art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. n. 246720
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324
(questione, peraltro, già ritenuta infondata da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324), essendo in corso una procedura di sorveglianza ed essendo pertanto applicabile non detta norma, bensì quella di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH GURBEY nato a ALAMPUR( INDIA) il 15/02/1977 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gurbej Singh, per mezzo del suo difensore avv. Gian Paolo Maria Coccia, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 dicembre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare per non avere egli indicato alcuna attività lavorativa che possa impegnarlo in concreto, e per il motivo processuale dell'omessa indicazione„ essendo libero, di un domicilio ove fruire delle misure alternative, suscettibile delle necessarie verifiche; rilevato che il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, solleva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod.proc.pen., affermando che esso violerebbe il diritto all'impugnazione introducendo, quale causa di inammissibilità, l'obbligo di dichiarare o eleggere un domicilio, provocherebbe una disparità di trattamento rispetto alla possibilità di impugnazione da parte della pubblica accusa, e provocherebbe una disparità di trattamento con l'imputato presente nel giudizio di primo grado, obbligando l'imputato assente al deposito di un nuovo mandato in favore del difensore; rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, il difensore censura la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, perché la mancai:a indicazione di un domicilio, da parte del condannato, non è di ostacolo alla concessione del beneficio richiesto, essendo nota al Tribunale la sua presenza in Italia; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto al primo motivo per la carenza di interesse del ricorrente ad eccepire la illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod.proc.pen. (questione, peraltro, già ritenuta infondata da Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324), essendo in corso una procedura di sorveglianza ed essendo pertanto applicabile non detta norma, bensì quella di cui all'art. 677, comma 2 -bis, cod.proc.pen., e quanto al secondo motivo per l'omesso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per il mancato rispetto dell'obbligo stabilito dalla norma indicata, e non per profili di merito; ritenuto che debba essere ribadito il principio, dettato dalla sentenza Sez.

U., n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti„ Rv. n. 246720, secondo cui «La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. (In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile)»; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere est