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Ordinanza — n. 18071/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense lawyer as required by new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a defense lawyer, violating the new procedural code. The petitioner argued for personal representation, but the court cited the 2017 legislative reform and Supreme Court precedent requiring all cassation appeals to be signed by registered defense counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Following the legislative reform of June 23, 2017, No. 103, appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the party but must be signed by defense lawyers registered in the special roll, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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lack of standing personal filing defense counsel requirement procedural reform cassation appeal inadmissibility messa in libertà provvisoria revoca della liberazione condizionale legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, No. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/09/1968 avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto il reclamo proposto da Giuseppe Guzzardi avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha negato la liberazione anticipata con riferimento a sei semestri.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Guzzardi, con dichiarazione depositata personalmente pressa la Direzione della Casa di Reclusione di San Cataldo 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr