Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking concrete new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Liliana Chirica inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Chirica argued that the appellate court's sentencing was contradictory and excessive, yet failed to provide specific new evidence or arguments. The court rejected this because the lower court had already thoroughly justified its balance of mitigating and aggravating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. b cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to concretely identify new favorable elements not examined by the appellate court.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICA LILIANA nato il 13/10/1978 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Liliana Chirica, per mezzo del suo difensore avv. Simone Giuseppe Bergamini, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 04 luglio 2023, l'ha condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, per il reato di: cui agli artt. 56, 575 e 577 cod.pen. commesso in danno del fratello, colpendolo„al petto con un coltello; rilevato che la ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo l'eccessività della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato, in modo non illogico né contraddittorio, le ragioni della conferma del bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'aggravante solo in termini di equivalenza, e le ragioni della riduzione della pena al minimo edittale, ed avendo la ricorrente impugnato tale motivazione senza esplicitare, in termini concreti, quali siano gli ulteriori elementi favorevoli non esaminati dal giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preside