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Ordinanza — n. 18068/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing interpretation outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18068/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Viktor Shkurti's cassation appeal inadmissible because it challenged the judge's sentencing interpretation rather than a specific statutory ground. Shkurti argued the court incorrectly applied consecutive punishment without evaluating potential identity of crimes, despite having requested the continuation institution. The Court ruled that appeals against sentencing must strictly adhere to the limited grounds defined in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against sentencing, the possibility of challenging the legal qualification of the facts is limited to cases of clearly eccentric qualification, rendering evaluative errors inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing interpretation error continuation of punishment identity of crimes Article 448 criminal procedure asserzione difendibile istanza di revisione penale violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Viktor Shkurti la pena di mesi nove Ci reclusione ed euro 5.000 di multa per il reat9 di cui agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 73, comma 10, d.P.R. n. 309/1990
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Viktor Shkurti la pena di mesi nove Ci reclusione ed euro 5.000 di multa per il reat9 di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023
275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).4.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKURTI VIKTOR (CUI 054KUOX) nato il 29/12/1988 avverso la sentenza del 12/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 12 dicembre 2023, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a Viktor Shkurti la pena di mesi nove Ci reclusione ed euro 5.000 di multa per il reat9 di cui agli artt. 73, comma 10, d.P.R. n. 309/1990, 23 legge n. 110/1975, 697 cod.pen. accertati in data 07 luglio 2022.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Viktor Shkurti, per mezzo del proprio difensore avv. Enrico Fontana, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione della legge penale, per avere il giudice applicato la pena richiesta dall'imputato, quale aumento in continuazione su un reato giudicato con altra sentenza definitiva, senza valutare che uno dei reati qui contestati doveva essere ritenuto coincidente con quello giudicato con quest'ultima sentenza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì./ ai «motivi attinenti all'espressione deilla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio relativo alla interpretazione della identità o meno di un reato con quello giudicato in una diversa sentenza, pur avendo egli stesso chiesto applicarsi, tra i due, l'istituto della continuazione. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi e