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Ordinanza — n. 18067/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for substitution of detention penalty due to procedural timing and failure to raise issues in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay costs and a fine. The applicant sought substitution of a detention sentence, arguing the lower court failed to inform him of this right under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that because the appeal was pending at the time the new law took effect, the execution judge lacked competence to apply the substitution procedure, and any procedural defects must have been raised during the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 95 d.lgs. 150/2022: The execution judge lacks competence to apply substitution of detention when the appeal is pending, and procedural omissions regarding the right to substitution must be raised in the cassation appeal.

Parole chiave

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substitution of detention Article 545-bis Article 95 D.Lgs 150/2022 inadmissibility of appeal procedural timing cassation appeal execution judge competence violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod.proc.pen.
Art. 95 d.lgs. n. 150/2022
150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 545-bis cod.proc.pen
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023
150/2022, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo nel caso di pendenza del procedimento in cassazione (vedi Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
285751), mentre l'omessa formulazione del relativo avviso subito dopo la lettura del dispositivo, da parte del giudice, non è causa di nullità della sentenza (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE LORENZO nato a MODENA il 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Lorenzo Debarre, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Campagnoli, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 18 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art. 545-bis cod.proc.pen., della pena detentiva irrogatagli con sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 16 giugno 2020, confermata dalla Corte di appello di Bologna in data 14 febbraio 2023 e divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2023, in quanto il relativo procedimento, al momento della entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, era pendente in fase di appello e non di cassazione/che l'istante non risulta avere avanzato in quella fase processuale la richiesta di sostituzione della pena, che non risulta avere lamentato, nel ricorso in cassazione, l'omessa interlocuzione in merito alla sostituibilità della pena, e che non sussistono i presupposti per una restituzione nel termine; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge da parte dell'ordinanza impugnata, laddove ha affermato la sussistenza di un onere dell'imputato di chiedere al giudice di appello l'applicazione di una pena sostitutiva, non ha attribuito rilevanza al vizio consistente nel mancato rispetto, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di informare l'imputato di tale possibilità, stabilito dall'art. 545-bis cod.proc.pen., e ha sostenuto che l'omissione di quest'ultima formalità doveva essere eccepita nel ricorso per cassazione, non avendo quest'ultima alcun potere di applicare le sanzioni sostitutive; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, in quanto: - non vi è dubbio che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo nel caso di pendenza del procedimento in cassazione (vedi Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628); - la sostituzione della pena doveva essere disposta con la procedura stabilita dall'art. 545-bis cod.proc.pen., e doveva essere richiesta espressamente dall'interessato, secondo il principio dettato dalla giurisprucenza di legittimità (vedi Sez.4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751), mentre l'omessa formulazione del relativo avviso subito dopo la lettura del dispositivo, da parte del giudice, non è causa di nullità della sentenza (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2014, Rv. 285710); - l'asserito vizio della sentenza, per non avere il giudice di appello formulato l'avviso previsto dall'art. 545-bis cod.proc.pen., doveva essere dedotto con il ricorso in cassazione, che il ricorrente risulta avere p-esentato, essendo manifestamente infondate le spiegazioni fornite nel presente ricorso per la sua mancata deduzione, ed essendo palesemente inammissibile la sua deduzione solo davanti al giudice dell'esecuzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarate inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consiglie