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Sentenza — n. 18063/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction due to statute of limitations expiring before second instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's conviction for the defendant, Giuseppe Salvatore Floridia, declaring the crime extinguished by the statute of limitations. Floridia argued that six years had passed between the first-instance judgment and the second-instance citation, yet the court found the limitation period expired before the appeal decree was issued. Consequently, the court ruled that the crime was time-barred and the conviction must be voided without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1, cod. pen.; The crime is extinguished by prescription if the limitation period expires before the second-instance judgment is rendered, even if the aggravating circumstance of recidiva reiterata was not explicitly evaluated in the sentencing.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime second instance judgment recidiva reiterata annulment of conviction favor rei principle penal code art 157 facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017
Una interpretazione ispirata al principio del favor rei impone, pertanto, di affermare che tale aggravante non è stata, in concreto, ritenuta sussistente (vedi Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, Rv.
Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017
Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FLORIDIA GIUSEPPE SALVATORE nato a CATANIA il 17/07/1974 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 09 maggio 2023 la Corte di appello di Catania ha condannato Giuseppe Salvatore Floridia per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, cod.pen., e 75, comma 2, cl.lgs. n. 159/2011 commesso dal 12 maggio 2015, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado ed accogliendo l'appello limitatamente al riconoscimento della continuazione tra il reato ascritto e quello giudicato con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 ottobre 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Salvatore Floridia, per mezzo dei suoi difensori avv. Francesco Antille e avv. Luca R. Mirone, con un unico motivo con il quale deduce la violazione di norma processuale e il conseguente vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di rilevare la intervenuta prescrizione del reato, pur essendo decorsi sei anni tra l'emissione della sentenza di primo grado e l'emissione del decreto di citazione in giudizio per il grado di appello. Con una memoria successivamente depositata il ricorrente ha ribadito il motivo del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.

3. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. Il reato risulta essersi prescritto nelle more tra l'emissione della sentenza di primo grado, in data 13 luglio 2016, e il successivo atto interruttivo del decorso della prescrizione, cioè l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso e notificato solo in data 11 ottobre 2022, e quindi oltre sei anni dopo il precedente atto interruttivo Deve ritenersi, infatti, che il tempo necessario per la prescrizione del reato, come effettivamente valutato dai giudici di merito, deve intendersi quello di sei anni, stabilito dall'art. 157, comma 1, cod.pen., perché le due sentenze non consentono di affermare che l'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, benché contestata, sia stata valutata come sussistente.

La sentenza di primo grado, in particolare, non menziona tale aggravante, nella parte motiva, e non ne tiene conto nel calcolo della pena, in quanto omette di indicare uno specifico aumento di pena nonché ogni riferimento ad essa; la sentenza di appello, poi, non contiene alcuna motivazione in merito alla dosimetria della pena e al calcolo della stessa, e non menziona, quindi, la sussistenza di alcuna aggravante. Una interpretazione ispirata al principio del favor rei impone, pertanto, di affermare che tale aggravante non è stata, in concreto, ritenuta sussistente (vedi Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, Rv. 271714;

Sez. 5, n. 34137 del 11/05/2017, Rv. 270678);

3. Il ricorso deve perciò essere accolto, ed il reato ascritto al ricorrente deve essere dichiarato estinto a seguito di prescrizione, intervenuta prima della emissione della sentenza di secondo grado. L'annullamento della sentenza comporta l'annullamento anche della decisione di ritenere sussistente la continuazione tra detto reato e quello giudicato con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 ottobre 2016, che dovrà pertanto essere posta in esecuzione per l'intera pena originariamente irrogata. P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consiglier