Ordinanza — n. 18062/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERNA ANTONINO MICHAEL nato a CATANIA il 23/11/1997 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Antonino Michael Terna, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Branca, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in data 18 settembre 2023, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato fuori dall'abitazione una mazza da baseball senza giustificato motivo; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto sussistente il reato benché le prove non fossero sufficienti per dimostrare la sua responsabilità, e per avere ritenuto che la mazza da baseball in legno costituisse un'arma impropria atta ad offendere, e non un mero giocattolo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché entrambi i motivi espongono solo questioni di merito e non di legittimità, sono meramente reiterativi delle censure poste con l'atto di appello e valutate dal giudice di secondo grado con motivazione completa, non manifestamente illogica né contraddittoria, e sono diretti a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova; ritenuto che debbano essere ribaditi i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), ed «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione cli alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la ali sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556); ritenuto altresì che deve essere ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 legge n. 110/1975, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 18062/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Branca, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in data 18 settembre 2023, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato fuori dall'abitazione una mazza da baseball senza giustificato motivo; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto sussistente il reato benché le prove non fossero sufficienti per dimostrare la sua responsabilità, e per avere ritenuto che la mazza da baseball in legno costituisse un'arma impropria atta ad offendere, e non un mero giocattolo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché entrambi i motivi espongono solo questioni di merito e non di legittimità, sono meramente reiterativi delle censure poste con l'atto di appello e valutate dal giudice di secondo grado con motivazione completa, non manifestamente illogica né contraddittoria, e sono diretti a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova; ritenuto che debbano essere ribaditi i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), ed «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione cli alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la ali sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556); ritenuto altresì che deve essere ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERNA ANTONINO MICHAEL nato a CATANIA il 23/11/1997 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonino Michael Terna, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Branca, ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in data 18 settembre 2023, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per avere portato fuori dall'abitazione una mazza da baseball senza giustificato motivo; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di norma processuale e il vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto sussistente il reato benché le prove non fossero sufficienti per dimostrare la sua responsabilità, e per avere ritenuto che la mazza da baseball in legno costituisse un'arma impropria atta ad offendere, e non un mero giocattolo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché entrambi i motivi espongono solo questioni di merito e non di legittimità, sono meramente reiterativi delle censure poste con l'atto di appello e valutate dal giudice di secondo grado con motivazione completa, non manifestamente illogica né contraddittoria, e sono diretti a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova; ritenuto che debbano essere ribaditi i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747), ed «Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione cli alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la ali sussistenza rende la decisione insindacabile» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556); ritenuto altresì che deve essere ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consig