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Ordinanza — n. 18059/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18059/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO TOMMASO nato a GROTTAMINARDA il 22/02/1951 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; Rilevato che Tommaso Palumbo, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Vitiello, ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 18 settembre 2023, lo ha prosciolto dai reati di cui agli artt. 20 legge n. 110/1975, 10 e 14 legge n. 497/1974 e 697 cod.pen., per intervenuta prescrizione, ma ha confermato l'ordine di confisca delle armi in sequestro; rilevato che il ricorrente sostiene la incostituzionalità dell'art. 6 legge n. 152/1975, per irragionevolezza e sproporzione, laddove dispone la confisca obbligatoria per i reati in materia di armi, anche quando queste ultime non siano illecitamente detenute; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché la questione proposta è stata già valutata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 05 emessa il 20 dicembre 2022 (dep. 24 gennaio 2023), e giudicata non fondata, con riferimento alla obbligatorietà della confisca anche nel caso di reati contravvenzionali, estinti mediante oblazione, emettendo una motivazione che può essere estesa a tutti i casi di proscioglimento, ed è applicabile al caso di specie perché sussiste il presupposto legale della misura, cioè la commissione del reato, implicitamente accertata sia con riferimento all'elemento oggettivo sia con riferimento all'elemento soggettivo, come deducibile dalla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. e dal silenzio del ricorrente sul punto; ritenuto che i principi esposti in detta sentenza debbano essere ribaditi, quanto alla natura preventiva e non punitiva di tale forma di confisca, e quanto alla sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto al diritto di proprietà dell'interessato, in rapporto alla finalità di tutela della collettività a cui la misura è diretta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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artt. 20 legge n. 110/1975, art. 6 legge n. 152/1975, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 18059/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Vitiello, ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 18 settembre 2023, lo ha prosciolto dai reati di cui agli artt. 20 legge n. 110/1975, 10 e 14 legge n. 497/1974 e 697 cod.pen., per intervenuta prescrizione, ma ha confermato l'ordine di confisca delle armi in sequestro; rilevato che il ricorrente sostiene la incostituzionalità dell'art. 6 legge n. 152/1975, per irragionevolezza e sproporzione, laddove dispone la confisca obbligatoria per i reati in materia di armi, anche quando queste ultime non siano illecitamente detenute; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché la questione proposta è stata già valutata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 05 emessa il 20 dicembre 2022 (dep. 24 gennaio 2023), e giudicata non fondata, con riferimento alla obbligatorietà della confisca anche nel caso di reati contravvenzionali, estinti mediante oblazione, emettendo una motivazione che può essere estesa a tutti i casi di proscioglimento, ed è applicabile al caso di specie perché sussiste il presupposto legale della misura, cioè la commissione del reato, implicitamente accertata sia con riferimento all'elemento oggettivo sia con riferimento all'elemento soggettivo, come deducibile dalla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. e dal silenzio del ricorrente sul punto; ritenuto che i principi esposti in detta sentenza debbano essere ribaditi, quanto alla natura preventiva e non punitiva di tale forma di confisca, e quanto alla sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto al diritto di proprietà dell'interessato, in rapporto alla finalità di tutela della collettività a cui la misura è diretta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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arma personale porto abusivo di armi legge sulle armi regalia della caccia contrabbando di guerra disarmo

Disposizioni normative citate

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artt. 20 legge n. 110/1975
Giuseppe Vitiello, ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 18 settembre 2023, lo ha prosciolto dai reati di cui agli artt. 20 legge n. 110/1975, 10 e 14 legge n.
art. 6 legge n. 152/1975
497/1974 e 697 cod.pen., per intervenuta prescrizione, ma ha confermato l'ordine di confisca delle armi in sequestro; rilevato che il ricorrente sostiene la incostituzionalità dell'art. 6 legge n.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO TOMMASO nato a GROTTAMINARDA il 22/02/1951 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tommaso Palumbo, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Vitiello, ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 18 settembre 2023, lo ha prosciolto dai reati di cui agli artt. 20 legge n. 110/1975, 10 e 14 legge n. 497/1974 e 697 cod.pen., per intervenuta prescrizione, ma ha confermato l'ordine di confisca delle armi in sequestro; rilevato che il ricorrente sostiene la incostituzionalità dell'art. 6 legge n. 152/1975, per irragionevolezza e sproporzione, laddove dispone la confisca obbligatoria per i reati in materia di armi, anche quando queste ultime non siano illecitamente detenute; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché la questione proposta è stata già valutata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 05 emessa il 20 dicembre 2022 (dep. 24 gennaio 2023), e giudicata non fondata, con riferimento alla obbligatorietà della confisca anche nel caso di reati contravvenzionali, estinti mediante oblazione, emettendo una motivazione che può essere estesa a tutti i casi di proscioglimento, ed è applicabile al caso di specie perché sussiste il presupposto legale della misura, cioè la commissione del reato, implicitamente accertata sia con riferimento all'elemento oggettivo sia con riferimento all'elemento soggettivo, come deducibile dalla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. e dal silenzio del ricorrente sul punto; ritenuto che i principi esposti in detta sentenza debbano essere ribaditi, quanto alla natura preventiva e non punitiva di tale forma di confisca, e quanto alla sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto al diritto di proprietà dell'interessato, in rapporto alla finalità di tutela della collettività a cui la misura è diretta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il