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Ordinanza — n. 17929/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to failure to address first-instance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for genericity and manifest unfoundedness. The appellant failed to critically engage with the first-instance judgment's reliance on both the father's statements and the defendant's confession, as well as the discovery of counterfeit goods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 319-quater cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded because the appellant omits to confront the first-instance court's reasoning regarding specific evidence, such as confessions or physical findings, rather than merely citing opposing party declarations.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal manifest unfoundedness counterfeit goods criminal liability court costs Cassazione procedural inadmissibility istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319-quater cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
pagina 5 della sentenza di primo grado), elemento, quest'ultimo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente anche con il ricorso in esame; quanto al reato di cui all'art. 648 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 319 -quater cod. pen
art. 648 cod. pen
pagina 5 della sentenza di primo grado), elemento, quest'ultimo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente anche con il ricorso in esame; quanto al reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLADOR LANFRANCO nato a SAN DONA DI PIAVE il 22/11/1965 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lanfranco Folador avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo dedotto; considerato, infatti, che la sentenza impugnata, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ineccepibilmente rilevato la genericità dell'appello proposto dal ricorrente in quanto, con riferimento al reato di cui all'art. 319 -quater cod. pen., la sua responsabilità non si fonda solo sulle dichiarazioni rese dalla Rigoni - oggetto di censura con l'atto di impugnazione - ma anche sulla confessione resa dall'imputato di cui la sentenza di primo grado riporta ampi brani (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), elemento, quest'ultimo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente anche con il ricorso in esame; quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen., inoltre, la Corte, con motivazione parimenti ineccepibile, ha evidenziato la medesima genericità dell'impugnazione che, insistendo sulle dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, ometteva di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che ha posto a fondamento della responsabilità sia il rinvenimento dei beni contraffatti all'esito della perquisizione che la loro correlazione, sotto il profilo dell'elemento psicologico, con le mansioni affidate al ricorrente, inerenti al servizio di repressioni delle contraffazioni e dell'abusivismo commerciale (cfr. pagina 9 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2