Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded criticism lacking specific elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonietta Apolito inadmissible and ordered her to pay legal costs. The appellant challenged a lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision was flawed. The court rejected this because the appeal was both generic and lacked the specific positive elements required to support the requested leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic criticism without specific elements, as it fails to allow the court to examine the merits of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOLITO ANTONIETTA nato a SALERNO il 13/02/1962 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonietta Apolito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente ad oggetto una censura generica oltre che manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi aspecifica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo