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Ordinanza — n. 17927/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court ruling but failed to specify concrete defects in the judgment's reasoning, merely citing general legal principles. The court ruled that such generic complaints do not justify reopening a case, leading to the dismissal and financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on a generic lack of motivation without specifying the exact points where the reasoning is missing, illogical, or contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic lack of motivation specific defects required court costs award Cassa delle ammende contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO nato a SIDERNO il 04/11/1978 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Leonardo Bevilacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un generico vizio della motivazione senza specificare in quali punti questa sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, limitandosi ad un mero richiamo di massime giurisprudenziali; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consi li ensore Il Presidente