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Ordinanza — n. 17925/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Critelli and Fazzari inadmissible. The court found the arguments generic and merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic or repetitive arguments regarding previously decided issues are inadmissible, and failure to request specific mitigating circumstances in the appeal renders them non-justiciable in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments mitigating circumstances procedural costs Cassazione criminal procedure sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRITELLI ALESSANDRO nato a CATANZARO il 28/05/1977 FAZZARI LORENZA nato a CATANZARO il 29/03/1985 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Alessandro Critelli e Lorenza Fazzari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da Critelli è inammissibile perché: il primo ed il secondo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine all'esclusione della destinazione della sostanza all'uso personale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4); il terzo motivo, oltre a non essere stato dedotto in appello, non è deducibile in questa Sede, dovendosi, al riguardo, ribadire che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063 - 02); ritenuto che il ricorso proposto dalla Fazzari è parimenti inammissibile in quanto deduce motivi generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda, in particolare, pagina 4 in cui la Corte, con motivazione adeguata ed immune da vizi, oltre ad escludere la configurabilità di una connivenza non punibile della ricorrente, ha correttamente escluso:

a) la rilevanza ai fini dell'invocata scriminante di un episodio avvenuto in un diverso contesto temporale rispetto ai fatti in contestazione;

b) la scarsa offensività della condotta;

c) la sussistenza di elementi che giustificassero la concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante i numerosi precedenti penali della ricorrente e la sua sottoposizione a misura di prevenzione); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigli stenso