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Ordinanza — n. 17924/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17924/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Sandro Schiariti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were generic and merely reproduced points already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, leading to the dismissal of the request for renewal of the trial proceedings, a liability judgment, and the denial of general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive grounds that have already been adequately examined and rejected with correct legal arguments by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments Corte di Cassazione procedural costs Cassa delle ammende lack of novelty minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIARITI SANDRO nato a TROPEA il 02/07/1976 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Schiariti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il par. 3.1 quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il par. 3.2 quanto al giudizio di responsabilità e il par. 3.3 quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul rilievo preminente attribuito alla gravità della condotta ed alle minacce rivolte agli operanti); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 stensore Il