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Ordinanza — n. 17923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and unfounded factual arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Franco Passalacqua inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's two grounds were generic, factually unfounded, and failed to address the specific elements of criminal liability or the court's evaluation of the defendant's conduct. Consequently, the lower court's decision upholding the criminal responsibility was maintained without further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds or manifestly unfounded facts, as the appellate court has already logically and coherently evaluated the evidence and the defendant's subjective intent.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded criminal liability subjective intent procedural costs Cassa delle ammende falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FRANCO nato a CATANZARO il 11/04/1981 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Passalacqua avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati; considerato, infatti, che:

a) la Corte territoriale, facendo buon governo dei criteri in materia di valutazione della prova, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato e, in particolare, alla sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);

b) quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da Passalacqua Marco, risulta dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale ne ha tenuto conto, ma ha, comunque, valorizzato la condotta concretamente tenuta dal ricorrente consistita, non nel recarsi al pronto soccorso come dichiarato dal fratello e come comunicato dallo stesso ricorrente all'Autorità di Pubblica Sicurezza, bensì nel dirigersi all'interno dell'ufficio postale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Co tensore Il