Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to filing a ground not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities because the appellant filed a ground not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Ben Mabrouk Ayoub, argued for a specific remedy that the court found violated the statutory requirements for admissible grounds. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund, ruling that the appellant did not act in good faith regarding the inadmissibility determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised fall outside the specific categories permitted by law, and the appellant is liable for procedural costs and a fine when the violation is not excused by good faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MABROUK AYOUB (CUI 061IKOY) nato il 01/10/2003 avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di PADOVArd—a-to avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA rilevato che Ben Mabrouk Ayoub ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo, peraltro, un motivo diverso da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messanaoui, Rv. 279761); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto in violazione dell'art.613 cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Con estensore Il Presidente