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Ordinanza — n. 17919/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding defendant liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability, but the court found the grounds generic and unsupported by evidence. The decision relied on the lower court's adequate reasoning based on testimonies and medical certification, rejecting the appeal's lack of specific legal argumentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic and manifestly unfounded grounds, as the lower court's decision is deemed adequately reasoned based on the evidence presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded defendant liability procedural costs Cassa delle ammende Italian criminal procedure accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOYAGA GAONA EDINSON nato il 20/02/1977 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaona Loyaga Edinson avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità dell'imputato con corretti argomenti logici e giuridici, fondati sulle dichiarazioni testimoniali e sulla certificazione medica agli atti (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il ConsA estensore Il Presidente