Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already decided subjective elements of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Raffaele Madeddu inadmissible because it merely reproduced arguments regarding the subjective elements of the crime already thoroughly examined. The lower court had correctly addressed the compatibility of these elements with the recognized partial mental defect. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for filing the inadmissible request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces a motive that is merely a reproduction of profiles of censure regarding the subjective element of the crime and its compatibility with the recognized partial mental defect already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEDDU RAFFAELE nato a CAGLIARI il 14/10/1987 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Madeddu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura relativi all'elemento soggettivo del reato ed alla sua compatibilità con il riconosciuto vizio parziale di mente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Con estensore Il President