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Ordinanza — n. 17917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for generic legal errors and discretionary sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible. The court found that the arguments regarding the victim's pre-trial statements and sentencing discretion were generic, unsupported by specific legal grounds, and contradicted established case law. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic or merely refuting arguments fail to meet admissibility requirements, leading to dismissal and cost liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic legal grounds victim statements sentencing discretion court costs liability estorsione concussione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Al Khawaja and Tahery v. the United Kingdom
Schatschaachwili v. Germany
Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AKHTAR SHOHEB nato il 01/01/1995 REZAI SANYED MONSEN nato il 02/11/1994 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Shoeb Akhtar e Sayed Mohsen Rezai avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'interesse di Rezai; ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibili per il seguente ordine di ragioni:

a) le comuni questioni processuali dedotte da entrambi gli imputati con i primi due motivi di ricorso, quanto a Aktar, eicon il primo motivo di ricorso, quanto a Rezai, riproducono genericamente delle censure sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima, già esaustivamente esaminate dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici (cfr. le pagine 2 e 3); il secondo motivo di ricorso dedotto da Rezai è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, facendo buon governo dei consolidati principi di diritto affermatí, dalla giurisprudenza di legittimità, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148) ha posto a fondamento del giudizio di colpevolezza non solo le dichiarazioni predibattimentali della vittima, ma anche i riscontri emersi dalla successiva attività di indagine che ha condotto all'arresto dei due imputati e dalle dichiarazioni da questi rese nel corso dell'esame (limitatamente alla formulazione della richiesta di denaro); il terzo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti (diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.) ed il quarto motivo dedotto dal solo Rezai sono generici e di carattere meramente confutativo, avendo la Corte territoriale fatto un corretto esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando, in termini non manifestamente illogici, l'elemento prevalente ritenuto ostativo ai fini della valutazione della tenuità del fatto e della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella gravità della minaccia e, più in generale, della condotta tenuta dai due imputati (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas