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Ordinanza — n. 17916/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic and unfounded grounds regarding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision recognizing non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim, finding the lower court's motivation logically sound and lacking any substantive error, thus dismissing the appeal on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the lower court's reasoning must be immune from logical or legal defects without requiring a critical confrontation by the appellant.

Parole chiave

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non-punishability Art. 131-bis Penal Code inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded court costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MARIO ELIO nato a SAN DONACI il 02/08/1955 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Elio Greco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato; ritenuto, infatti, che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha specificato le ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consi tensore Il Preside