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Ordinanza — n. 17915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic and merely reproductive arguments regarding liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Issa Boudu inadmissible. The court found the arguments generic and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive arguments regarding issues already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive grounds liability judgment procedural costs Cassazione ordinanza merely reproductive spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDU ISSA nato il 02/05/1988 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Issa Boudu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigli stensore Il Presidente