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Ordinanza — n. 17912/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for lack of relevance regarding alleged factual error on asset seizure grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the extraordinary appeal inadmissible, ruling that the alleged factual error regarding the late submission of expert evidence lacked decisive relevance. The appellant argued the court erred in finding the expert counsel was not filed, but the court noted the evidence was already submitted with the appeal act. The decision relied on the established principle that unexamined grievances must be proven decisive and dependent on a perceptual error to qualify as a factual mistake.

Regesto Legislator

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Art. 36, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, para. 1, lett. b) c.p.c.: An extraordinary appeal based on a factual error is inadmissible if the omitted examination of grievances was not decisive for the judgment or if the error was not perceptual.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error asset seizure expert evidence inadmissible appeal perceptual error decisive relevance nuova perizia specialistica

Disposizioni normative citate

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Art. 36, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 36, para. 1, lett. b) c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPENA ANGELO nato a CARINARO il 14/09/1957 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA rilevato che Angelo Spena propone ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Seconda sezione di questa Corte il 9/3/2023 nel proc. n. 30874/2022, deducendo l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel sostenere che il ricorrente non aveva depositato la consulenza a sostegno del motivo concernente la confisca allargata, consulenza, invece, depositata con l'atto di appello; ritenuto che il ricorso, ulteriormente illustrato con una successiva memoria, è inammissibile in quanto deduce un errore privo di rilevanza decisiva ai fini della decisione; considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui ribadito, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (così da ultimo Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553); ritenuto che, nel caso di specie, la non decisività dell'errore percettivo emerge, in primo luogo, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata che, riprendendo le argomentazioni della sentenza emessa da questa Corte in sede di incidente cautelare, ha, comunque, considerato che la rilevanza della citata consulenza di parte era stata esclusa in considerazione dei salti logici e cronologici ivi contenuti nella ricostruzione del patrimonio del ricorrente, tanto che, afferma la Corte a pagina 4 della sentenza, lo stesso consulente aveva fatto ricorso a pure e semplici supposizioni.

A tale dato, va, inoltre, aggiunto l'ulteriore elemento a carico del ricorrente, da queste non specificamente censurato (si veda pagina 5 della sentenza), relativo agli esiti degli accertamenti bancari e patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza da cui sono emersi versamenti t contanti e in assegni per importi rilevanti e senza causale; (4A ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consi