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Ordinanza — n. 17911/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds, unfounded prescription argument, and unproven constitutional issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds generic and repetitive of already rejected arguments, while the third ground regarding prescription was unfounded because the appellant failed to appeal the first-instance finding of recidivism. Additionally, the fourth ground alleging a constitutional issue based on low vision was dismissed because it was never raised before the lower courts and lacked factual relevance given the handwriting analysis.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of rejected arguments; grounds regarding prescription require consideration of prior unappealed findings of recidivism; constitutional questions based on undisputed facts or not raised at trial are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds prescription period recidivism finding constitutional question handwriting analysis court costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
b) il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, omettendo di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, che con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELI PATRIZIA nato a TAURIANOVA il 25/10/1982 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Patrizia Celi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

a) il primo ed il secondo motivo di ricorso sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);

b) il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, omettendo di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, che con la sentenza di primo grado è stata ritenuta la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., che su tale punto non è stato proposto appello e che, per l'effetto, il reato ascritto non è prescritto;

c) il quarto motivo di ricorso deduce una questione di legittimità costituzionale fondata su una circostanza di fatto (l'ipovedenza della ricorrente) che non risulta mai dedotta dinanzi ai Giudici di merito (della stessa non vi è traccia nelle sentenze di primo e secondo grado) e che, comunque, non appare rilevante nel caso di specie, atteso che l'incolpazione attiene alla falsa accusa concernente l'omessa notifica degli atti indicati nel capo di imputazione, essendo, invece, stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche attraverso perizia calligrafica, che la ricorrente ha apposto la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale le è stato consegnato l'atto giudiziario; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Co estensore I