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Ordinanza — n. 17906/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mabrouk Hamdi inadmissible and ordered him to pay court costs. Hamdi argued against the lower court's dismissal of his criminal liability, but the court found his arguments were merely complaints and repetitive of issues already properly addressed. Consequently, the appeal was rejected because it offered no new legal grounds to overturn the previous judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints, factual disputes, or arguments that are merely reproachful and do not present new legal grounds or substantive arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints repetitive arguments criminal liability court costs Corte di Cassazione procedural dismissal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MABROUK HAMDI nato il 16/02/1986 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamdi Mabrouk avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le note difensive; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, di carattere confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla responsabilità per il reato ascritto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigli r stensore Il Presidente