Appeal dismissed; court held suspension of prescription for defense attorney's absence operates independently of witness absence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court decision regarding the suspension of prescription periods and the exercise of discretionary sentencing powers. The court ruled that the suspension of prescription due to a defense attorney's withdrawal from hearings is independent of whether witnesses were absent, as the attorney's absence halts the hearing before judicial powers can be exercised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The suspension of the prescription period for a defense attorney's withdrawal from hearings operates independently of the absence of witnesses, as the attorney's withdrawal halts the hearing prior to the judge's ability to verify witness presence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO SABATINO nato a BENEVENTO il 27/03/1966 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sabatino Ruggiero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dovendosi, al riguardo, ribadire che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gennaro, Rv. 280564); ritenuto che anche il secondo e terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale argomentato in termini adeguati e non manifestamente illogici in merito alla insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere discrezionale di sostituzione delle pena detentiva (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigli ensore Il Pres