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Ordinanza — n. 17901/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17901/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure without formalities. Rachela Travisano argued that the lower court incorrectly qualified her conduct as an eight-minute absence, claiming a violation of law. The court rejected this because the alleged error was not a manifest one, as the qualification was not immediately obvious or eccentric relative to the charge.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the qualification constitutes a manifest error, which requires it to be immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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manifest error legal qualification appeal inadmissibility simplified procedure cassation violation of law argument eight minute absence durata minima di soggiorno momento del reato contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
tra le tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVISANO RACHELA nato a VALLATA il 30/05/1975 avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA rilevato che Rachela Travisano, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, consistita in un allontanamento di otto minuti; considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - non sussistente nel caso in esame - configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 igl estensore