Ordinanza — n. 17894/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDELHAMID HESHAM SHAABAN MOUSTAFA nato il 20/04/1996 HEGGI ADEL MOUSTAFA ABDELAZIZ nato il 21/09/1999 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Abdelhamid Hesham Shaaban Moustafa e Heggi Adel Moustafa Abdelaziz avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due identici motivi di ricorso dedotti dagli imputati sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi A e B (non configurabilità del reato di resistenza e carenza dell'elemento psicologico del reato di lesioni) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cosi:. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17894/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDELHAMID HESHAM SHAABAN MOUSTAFA nato il 20/04/1996 HEGGI ADEL MOUSTAFA ABDELAZIZ nato il 21/09/1999 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Abdelhamid Hesham Shaaban Moustafa e Heggi Adel Moustafa Abdelaziz avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due identici motivi di ricorso dedotti dagli imputati sono inammissibili perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla responsabilità per i reati di cui ai capi A e B (non configurabilità del reato di resistenza e carenza dell'elemento psicologico del reato di lesioni) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cosi:. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 nsore