Ordinanza — n. 17892/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORFO GIOVANNI SALVATORE nato a PALERMO il 14/06/1999 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Salvatore NoriFo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla configurabilità del reato sulla base delle risultanze degli atti e, in particolare, della condotta minacciosa tenuta dall'imputato al fine di impedire il controllo del mezzo (si veda la quinta pagina della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORFO GIOVANNI SALVATORE nato a PALERMO il 14/06/1999 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Salvatore NoriFo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine alla configurabilità del reato sulla base delle risultanze degli atti e, in particolare, della condotta minacciosa tenuta dall'imputato al fine di impedire il controllo del mezzo (si veda la quinta pagina della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consiglie Il Pres