Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specificity and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore La Piana inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a second-instance judgment regarding his criminal liability and sentencing, but the court found his three grounds of appeal were generic and merely reproduced arguments already rejected with correct legal reasoning in the lower decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of specific novelty, leading to the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack the necessary specificity, and merely reproduce profiles of criticism already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIANA SALVATORE nato a PALERMO il 01/01/1969 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore la Piana avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici, privi del necessario requisito della specificità e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2 quanto all'elemento psicologico del reato e pagina 3 quanto al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Cons stensore Il Presiden