Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17888/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Cosimo De Petro, challenged a lower court decision regarding a criminal conviction but failed to present new legal arguments. The court ruled that the appeal merely repeated factual grievances already adequately examined and dismissed by the appellate judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic factual complaints or mere reproductions of previous criticisms without advancing new legal grounds or substantive arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic factual complaints repetitive arguments procedural dismissal criminal appeal ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PETRO COSIMO nato a MILAZZO il 18/06/1976 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo De Petro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; gitenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, costituito da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigli ensore Il Presidente