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Ordinanza — n. 17887/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and merely reproduces already decided legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were generic and merely reproduced legal criticisms already adequately examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appeal failed because it offered no new substantive legal reasoning to overturn the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic motives that are merely reproductive of legal criticisms already adequately examined and rejected by the court below.

Parole chiave

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generic appeal grounds reproductive arguments inadmissibility procedural costs Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGNOLO ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 29/09/1962 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Mignolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consi tensore Il Presidente