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Ordinanza — n. 17886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and repetitive grounds of criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by KHOUIDER SAFAR inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments regarding omitted evidence and lack of motivation on specific elements of the crime were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was held liable for the procedural expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded and repetitive grounds of criticism are inadmissible, and the appellant bears the procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive criticism manifestly unfounded procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure omitted evidence allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUIDER SAFAR nato a MILAZZO il 04/11/1984 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Brahim Aamini alias Saiar Khouidier avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e meramente riproduttivo di profili di censura (travisamento per omissione della prova in ordine al completamento dell'atto dell'ufficio, omessa motivazione sulla sussistenza del secondo atto di ufficio e sull'elemento psicologico del reato) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consig ensore Il Preside