Cassation court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible for non-appealable grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giorgio Zecchinelli's appeal against a sentencing agreement inadmissible without formalities. The lower court accepted the parties' agreement on a penalty for the offense in Art. 73, para. 4, D.P.R. n. 309/1990, while Zecchinelli argued for violation of law and motivation defects. The court ruled that these grounds are not appealable under Art. 448, para. 2-bis of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible when based on grounds of law or motivation defects not covered by the specific appealable exceptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZECCHINELLI GIORGIO nato a LATINA il 27/01/1993 avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di ZECCHINELLI Giorgio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (in Anzio, 7/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla deciaratoria di inammissibilità segue la cehdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emaquele'Di Ivo ' i 'I , 1., - 6 AG 2024 $ ,