Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17787/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17787/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORES FLORES MILTON DARING nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di FLORES FLORES Milton Daring ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per più reati di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, oltre che per più ipotesi ai sensi dell'art. 391 ter, comma 3 cod. pen. (in Genova, agosto 2022), depositando anche successiva memoria, con la quale si è contestata la rilevata inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, neppure argomentate e comunque insussistenti, quanto al vizio motivazionale non avendo neppure operato un effettivo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell'appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 391 ter, comma 3 cod. pen; Ordinanza — n. 17787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, oltre che per più ipotesi ai sensi dell'art. 391 ter, comma 3 cod. pen. (in Genova, agosto 2022), depositando anche successiva memoria, con la quale si è contestata la rilevata inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, neppure argomentate e comunque insussistenti, quanto al vizio motivazionale non avendo neppure operato un effettivo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell'appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti atto sessuale con un detenuto aiuto all'evasione di detenuti partecipazione al reato istigazione e aiuto al suicidio favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 ter, comma 3 cod. pen
309/1990, oltre che per più ipotesi ai sensi dell'art. 391 ter, comma 3 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORES FLORES MILTON DARING nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di FLORES FLORES Milton Daring ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di quella città di condanna per più reati di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, oltre che per più ipotesi ai sensi dell'art. 391 ter, comma 3 cod. pen. (in Genova, agosto 2022), depositando anche successiva memoria, con la quale si è contestata la rilevata inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorrente ha dedotto violazioni di legge, neppure argomentate e comunque insussistenti, quanto al vizio motivazionale non avendo neppure operato un effettivo confronto con le ampie giustificazioni offerte dai giudici dell'appello (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la dosimetria della pena è stata giustificata alla stregua delle concrete modalità della condotta (l'imputato avendo ricevuto droga e apparecchi telefonici all'interno del carcere di Marassi, a seguito di un'azione perfettamente orchestrata che lo ha visto del tutto partecipe, egli avendo atteso all'interno del luogo di custodia il lancio del pacco effettuato dall'esterno dai complici) e della personalità dell'imputato, siccome gravato da precedenti, tra i quali alcuni per reati (rissa e lesioni) denotanti un'indole violenta, oltre che per rapina; che alla inammissibilità segue lhe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden i Gabriella Cappello Emanuele IN Ivo I , I ì''Lé2.L4, ‹,7'77) C C-1-5- . DE