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Ordinanza — n. 17786/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17786/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17786/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO CLAUDIO nato a SAVONA il 17/08/1960 avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che CASTELLANO Claudio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con quella di cui ai reati, ritenuti più gravi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Savona, irrevocabile il 12/5/2023 (arresto del 30/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 corrftna 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17786/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con quella di cui ai reati, ritenuti più gravi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Savona, irrevocabile il 12/5/2023 (arresto del 30/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 corrftna 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione sufficiente motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi sostituzione dei motivi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO CLAUDIO nato a SAVONA il 17/08/1960 avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che CASTELLANO Claudio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con quella di cui ai reati, ritenuti più gravi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Savona, irrevocabile il 12/5/2023 (arresto del 30/9/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 corrftna 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Ffesi nte Gabriella Cappello Emahuel DEPOS;TPTA MM 2024