Criminal appeal dismissed as inadmissible under Art. 448 CPP for non-justiciable procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Dell'Anna's appeal against the Lecce Tribunal's sentencing agreement inadmissible. The appellant argued for procedural violations and lack of motivation regarding the conviction for resistance and assault, but these grounds were deemed non-justiciable under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing applications based on procedural law violations or motivation defects are inadmissible as they do not fall within the scope of justiciable grounds for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNA GIUSEPPE nato a CAMPI SALENTINA il 15/11/1983 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che DELL'ANNA Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie (in Veglie, 29/5/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti inosservanza di legge processuale e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr id nte Gabriella Cappello Eman DEPOSaTATA 2,,,F_:_9.1/\ IN —6 IXfk: 2024