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Ordinanza — n. 17783/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis; client waived appeal but formal waiver invalid without special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. Although the client verbally waived the appeal, the lack of a special power of attorney rendered this waiver formally invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 8700 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not supported by a critical analysis of the contested decision's reasoning, and a verbal waiver of appeal is ineffective without a special power of attorney.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis verbal waiver invalidity special power of attorney court costs award drug trafficking penalty procedural defect procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 8700 c.p.p.
Art. 133 c.p.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 10/11/1992 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato MORABITO Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione illecita di gr. 336,7 di marijuana (con un principio attivo pari a gr. 52,819, per un totale di 2.112 dosi medie singole), rinvenuta nell'immobile ritenuto nella sua disponibilità unitamente a due bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento (in Reggio Calabria, 17/1/2023, data dell'arresto); che, con maii certificata inviata il 19 febbraio 2024, il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso su espressa richiesta dell'assistito, comunicando che il MORABITO avrebbe egli stesso formulato rinuncia presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Arghillà; rilevato che la rinuncia non può considerarsi correttamente formalizzata, in difetto di procura speciale, non constando comunicazioni da parte dell'ufficio matricola indicato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, siccome proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sorretta da un ragionamento insindacabile in questa sede siccome scevro da vizi, solo genericamente dedotti, avuto riguardo agli elementi valorizzati ai fini della esclusione dell'ipotesi dì cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (dato ponderale, ricavato dalla percentuale di principio attivo; osservato andirivieni di soggetti che entravano nello stabile per uscirne dopo qualche minuto) e della dosimetria della pena, rispetto alla quale è stata valutata l'incidenza della contestata e ritenuta recidiva, quanto a quella base, il discostamento dal minimo essendo stato giustificato alla luce del dato ponderale, dei principio attivo della sostanza e delle dosi ricavabili, nonché delle descritte modalità della condotta, elementi tutti certamente rilevanti ai sensi dell'art. 133, cod. pen., ai fini del giudizio sul disvalore del fatto; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa equo quantificare, però, nel caso di specie, anche tenuto conto della successiva rinuncia non formalizzata, in euro mille in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per un totale esonero in ordine alla causa dì inammissibilità dei motivi (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presid/egte Gab