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Ordinanza — n. 17782/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of appellate court's sentencing reasoning regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Halil Kodra inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a reduced sentence based on his marginal status and procedural conduct, arguing for recognition of criminal continuity with a 2021 judgment. The court rejected these grounds, noting the lower court properly distinguished between habitual delinquency and legal continuity due to the temporal gap and lack of positive evidence linking the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 606, c. 3, c.p.p.; Art. 81, c.p.; The appeal is inadmissible if the grievances do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, as the lower court's assessment of sentencing factors and continuity requirements is justified by established jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement criminal continuity sentencing reduction marginal status defense reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, c. 3, c.p.p.
309/1990, è stata rideterminata la pena in ragione del comportamento processuale e della condizione di marginalità dell'imputato (in Cassano d'Adda, 15/3/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Cass. Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Cass. sez. 1 n. 39222 del 26/2/2014
Cass. sez. 2 n. 10033 del 7/12/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KODRA HALIL CUI 04FXGD1 nato il 09/03/1981 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato KODRA Natii ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata rideterminata la pena in ragione del comportamento processuale e della condizione di marginalità dell'imputato (in Cassano d'Adda, 15/3/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo, da un lato, al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), comunque giustificato adeguatamente dai giudici del merito (difetto di elementi positivi; modalità della. condotta, connotata da una pur rudimentale organizzazione, con predisposizione di una piccola contabilità; dato ponderale); dall'altro, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il precedente giudichto del 2021, rispetto al quale i giudici territoriali hanno valorizzato la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di indici positivi (previa deliberazione criminosa), sottolineando la differenza tra abitualità nel delitto e continuazione, in maniera coerente con i principi di matrice giurisprudenziale (sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, a, Rv. 26896-01, in cui si è precisato che la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata Ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.; n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 2666615-01; sez. 2, n. 10033 del 7/12/20122, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pregdente Gabriella Cappello Emanugle 9, Salvo / D