Ordinanza — n. 17781/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI ROBERTO nato a VICO EQUENSE il 04/11/1978 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione La difesa dell'imputato CIOFFI Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), codice strada (in Castellammare di Stabia, 7/2/2019), è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 17781/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, c. 2, lett. c), codice strada (in Castellammare di Stabia, 7/2/2019), è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI ROBERTO nato a VICO EQUENSE il 04/11/1978 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione La difesa dell'imputato CIOFFI Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), codice strada (in Castellammare di Stabia, 7/2/2019), è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla valutazione in ordine alla istanza di conversione ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, codice strada; che, in particolare, la Corte d'appello ha condiviso il giudizio negativo operato dal primo giudice, valorizzando l'avvenuta circolazione in stato di alterazione alcolica in pieno giorno e in zona ad elevata intensità di circolazione, altresì richiamando il precedente specifico in capo all'imputato, così assolvendo all'onere di giustificare una valutazione di natura discrezionale (sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799-01, in cui si è precisato che tale sostituzione non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.; n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01). ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidegt / Gabriella Cappello Emanue