Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17779/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17779/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17779/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANTONIO nato a PRATO il 20/08/1976 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato HALILOVIC Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17779/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio alleggerimento della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANTONIO nato a PRATO il 20/08/1976 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputato HALILOVIC Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per i reati di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e all'art. 116 (con la recidiva nel biennio), codice strada (in Bologna, il 7/2/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce della negativa personalità, l'imputato risultando condannato più volte); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pregidente Gabriella Cappello Emanuele/ 9(i7lvo Ot L.L[4:73KeLec, L DEPOS‘TAVn