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Ordinanza — n. 17777/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of new arguments and confirms conviction for false income declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17777/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had substantially re-proposed the original ground of appeal regarding subjective intent without providing a meaningful comparison to the lower court's reasoning. The court rejected this because the trial judges had already comprehensively evaluated the conduct and the significant discrepancy between declared and actual income.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant substantially re-proposes the same grounds of appeal without a meaningful comparison to the reasoning of the judgment under appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of new arguments false income declaration subjective intent Cassazione Roma attestazione di salario indipendenza fittizia valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERARDI LUCIANO nato a PRAIA A MARE il 12/03/1961 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di VERARDI Luciano ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 19/6/2023, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Paola di condanna per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, con l'aggravante di aver conseguito il beneficio in conseguenza della falsa dichiarazione (in Paola il 12/1/2016); ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta, evidenziando come i dati della certificazione ISEE provenissero anche dalle autocertificazioni dell'interessato, essi replicando sostanzialmente la falsa rappresentazione reddituale, ritenuto l'elemento soggettivo anche alla stregua dell'elevato scostamento tra i redditi dichiarati (euro 5.467,60) e quelli percepiti (euro 15.118,21); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele 97 g/alvo ' ‘