Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant lacks personal standing to file appeals personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Salvatore Billia, attempted to file the petition personally despite legislative changes removing this right. The lower court confirmed a conviction for aggravated theft, and the appellant argued for personal representation rights. The court rejected this based on the statutory elimination of personal filing capacity and prior precedent establishing that technical representation is required for cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.: The right to file a cassation appeal personally has been legislatively removed, requiring mandatory technical representation for the exercise of this defense right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLIA SALVATORE nato a PALERMO il 24/12/1987 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che BILLIA Salvatore ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza 29/4/2022, in epigrafe indicata, con la quale il la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Pisa di condanna per furto pluriaggravato (fatto del 19/9/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che poteva essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello , Emanueie'9i Salvo - DEP 01. \ cANC-1E'-‘ , gita