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Ordinanza — n. 17774/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17774/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU LILIANA nato il 19/08/1993 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputata FtADU Liliana ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Modena di condanna per un furto con strappo (in Savignano sul Panaro, 18/5/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17774/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina sanzione penale precedenti penali gravi reiterazione di reati penali abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU LILIANA nato il 19/08/1993 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputata FtADU Liliana ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Modena di condanna per un furto con strappo (in Savignano sul Panaro, 18/5/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, comunque giustificato dai giudici del merito con argomenti che rimandano ai parametri legali (precedenti, anche per furto con strappo, piuttosto recenti e scaltrezza e spregiudicatezza dimostrate nell'occorso, avendo l'imputata distratto la persona offesa con un pretesto); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 A Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello EfTW1uel DI plvo / t "9 y C..?;t‹.--)t. t, • CL