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Ordinanza — n. 17772/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17772/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17772/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KILIL SAID nato il 10/08/1974 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione La difesa dell'imputato KILIL Said ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 2/2/2023, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per un tentativo di furto di un cellulare (in Bologna, il 22/1/2018); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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spese di esecuzione estinzione del debito legittimazione per agire in via esecutiva ammortamento del prestito condono delle spese procedurali pagamento dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KILIL SAID nato il 10/08/1974 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione La difesa dell'imputato KILIL Said ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 2/2/2023, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per un tentativo di furto di un cellulare (in Bologna, il 22/1/2018); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla insussistenza, nella specie, di un'ipotesi di desistenza volontaria, avendo i giudici territoriali sottolineato la circostanza che il bene era stato sottratto e che l'azione si era esaurita, la restituzione essendo avvenuta non spontaneamente, ma solo perché l'imputato era stato scoperto e fermato dalla vittima (sui presupposti per l'operatività dell'art. 56, comma 3, cod. pen., sez. 4, n. 12240 del 132/2018, Ferdico, Rv. 272535-01; sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prètidente Gabriella Cappello Emanuelh Slvo tee C ,12,--el:y DEPOSITA:I-A, IN CANC.f