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Ordinanza — n. 17770/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Monaco inadmissible for failing to provide a necessary critical analysis of the arguments presented in the lower court's decision. Monaco challenged a conviction for theft and fraud, while the civil party Trenord s.r.l. submitted written conclusions without contesting the procedural defects. The court ruled that such appeals are inadmissible in the stage of legality when they merely reiterate factual grievances or raise constitutional issues already settled by precedent.

Regesto Legislator

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Art. 606, c. 3, c.p.p.; Art. 581 comma 1- quater, cod. proc. pen.: Appeals or cassation petitions are inadmissible if they do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, or if they raise constitutional questions already declared unfounded by the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack critical analysis stage of legality factual grievances constitutional question prejudged issue procedural defect condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, c. 3, c.p.p.
(il 9/2/2017); viste le conclusioni scritte rassegnate dalla parte civile Trenord s.r.I.; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c.
Art. 581 comma 1- quater, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 4 n. 43718 del 11/10/2023
Sez. 6 n. 3365 del 20/12/2024
Sez. 2 n. 47327 del 3/11/2023
Sez. U n. 34559 del 26/6/2002
Sez. U n. 877 del 14/7/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO EMANUELE nato a CANTU' il 05/08/1996 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA La difesa dell'imputato MONACO Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Monza di condanna per il reato di cui all'art. 624, 625 nn. 2 e 7, cod. pen. (il 9/2/2017); viste le conclusioni scritte rassegnate dalla parte civile Trenord s.r.I.; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), in ogni caso prospettanti doglianze in fatto, inerenti alla valutazione delle prove, inammissibili in sede di legittimità, avendo la Corte dato conto degli elementi alla stregua dei quali, in maniera non manifestamente illogica e neppure contraddittoria, ha confermato il giudizio di responsabilità; che, infine, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 581 comma 1- quater, cod. proc. pen., genericamente agitata con il primo motivo, è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte di legittimità, non avendo la difesa introdotto profili che impongano di discostarsi dai principi già affermati in ordine alla ratio della disposizione e alla coerenza con i principi costituzionali e convenzionali, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a imitare impugnazioni non derivanti da opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati previsti correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-01; sez. 6, n. 3365 del 20/12/2024, Terrasi, Rv. 285900-01; sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non anche la rifusione delle spese alla parte civile TRENORD s.r.I., non avendo essa fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente /i Gabriella Cappello Emanu4felbi Sa vo DEPOSV